La sicurezza sul lavoro è tra gli aspetti legali, ma anche morali, più importanti e fondamentali da rispettare se si vuole entrare nel mondo dell’imprenditoria. E’ fondamentale conoscere e seguredo l’iter che prevede la normativa dell’articolo 33 del D.Lgs 81/2008, e seguire corsi di aggiornamento in merito con una certa frequenza.
Corsi che ovviamente valgono sia per la dirigenza che per i dipendenti, anzi serve un responsabile interno per la verifica di tutte queste pratiche. La legge sostiene che spetta al datore di lavoro scegliere delle figure, tra i dipendenti dell’azienda oppure assumendo qualcuno esterno alla società, che svolgano esclusivamente questa mansione, ovvero che collaborino per tutto ciò che riguarda il servizio di prevenzione e protezione (SPP) dei rischi professionali.
SSP, numero degli addetti
Abbiamo dunque stabilito che è il datore di lavoro ad assumere un collaboratore che lo supporti in materia di prevenzione e protezione sul lavoro. E, in tale contesto, è sempre il datore di lavoro, che tenendo conto della tipologia della propria azienda, decide quanti membri debbano entrare nel team di un SPP.
In effetti non c’è un numero prestabilito, quindi come decidere?. Qual è il fattore principale che influisce sulla scelta dei componenti di un SPP? Ciò che determina il numero degli addetti al servizio di prevenzione e protezione è la dimensione dell’azienda, che si calcola principalmente in base al numero dei dipendente; un numero che cambia soprattutto se la stessa è formata da diverse sedi distaccate, che però fanno capo sempre alla stessa amministrazione.
La normativa non obbliga a rispettare un numero stabilito di assistenti, difatti è il datore di lavoro l’unico a decidere di quanto personale abbia bisogno la sua azienda affinché sia garantita la sicurezza sul lavoro di tutti i dipendenti e anche del luogo in cui si trovano a operare. E’ una graossa responsabilità, perché bisogna valutare quante persone possano portare avanti questo compito così delicato.
I requisiti necessari per ricoprire questa figura
Per quanto riguarda i requisiti, invece, il datore di lavoro, in sede di assunzione o nomina, non può non richiedere alcuni titoli. Tra questi, il diploma di scuola secondaria superiore, un attestato che dimostri di aver frequentato un corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché l’apprendimento dei rischi sullo stress lavoro così come prevede la normativa D,Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato e Regione 07/07/2016.
Differenze tra i ruoli all’interno di un SSP
I componenti di un gruppo che si occupa di prevenzione e protezione sul lavoro sono: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP),la cui nomina è un obbligo al quale il datore non si può sottrarre nel pieno rispetto della legge DLgs 81/08 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro). Questo ruolo deve coprire molte responsabilità in sede di organizzazione e gestione del servizio di prevenzione e protezione dei rischi aziendali, per questo motivo una figura di così notevole importanza deve possedere delle capacità e dei requisiti tali da permettergli di gestire al meglio le situazioni rischiose che si possono verificare su un luogo di lavoro.
Una figura più marginale e non obbligatoria è quella degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP).La presenza di questi consulenti non sempre la si ritiene necessaria, in particolare se siamo in sede di una piccola azienda. Diciamo che giocano più un ruolo di assistenti di un RSPP e se pur vengano nominati non sono costretti a presenziare alle riunioni annuali la cui presenza, invece, è inevitabile per il datore di lavoro, per il RSPP e per il RLS, rappresentante per la sicurezza dei lavoratori.